Diritto d’autore: quando non vale più (o non vale in parte…)
È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.
A dirlo è l’art. 70, comma 1-bis, come modificato dal DDL S1861 della Legge 22 aprile 1941 n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
Questa modifica entra in vigore da Sabato 9 febbraio 2008 e da parecchio da pensare…
Analizziamo le scarne righe che compongono questo comma.
