Diritto d’autore: quando non vale più (o non vale in parte…)

È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

A dirlo è l’art. 70, comma 1-bis, come modificato dal DDL S1861 della Legge 22 aprile 1941 n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
Questa modifica entra in vigore da Sabato 9 febbraio 2008 e da parecchio da pensare…

Analizziamo le scarne righe che compongono questo comma.


“È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche”
L’incipit è dei peggiori: in tutto l’art. 70 non ci fa accenno a chi sia consentito farlo. Cioè la legge da per scontato che siano dei terzi, non autori delle opere pubblicate, ma non lo specifica apertamente, e quindi inizia in realtà con una ovvietà, visto che già oggi a nessuno è vietato riprodurre le proprie opere gratuitamente ed esistono molti siti che offrono questo materiale a titolo puramente gratuito, pur facendo valere, con le licenze con cui questo materiale viene distribuito, i propri diritti in quanto autori.

“bassa risoluzione o degradate”
Un’immagine a bassa risoluzione è un file che comunemente non supera i 72 pixel per pollice quadrato: in somma, qualsiasi immagine per il web a 72dpi è già a bassa risoluzione, ma non per questo è meno usabile o di bassa qualità se lo scopo è quello d’impiegarla sul proprio sito o per un DVD o quant’altro.
Per un brano audio vale lo stesso discorso: 128 Kb/sec o meno non rendono di fatto un brano meno ascoltabile. L’esempio poi è dato dai brani proposti dall’iTunes Store di Apple che hanno proprio quella qualità, sopperita dall’algoritmo dei file AAC con cui vengono distribuiti.
In quanto al discorso di “degradare” il file, la legge non specifica gran ché (probabilmente perché il legislatore non sapeva esattamente cosa stesse scrivendo): se voglio pubblicare un brano sul mio sito perché voglio fare un esempio di quanto sia più abile il tale pianista rispetto ad un altro, difficilmente è nel mio interesse distorcere il suono, né ha molto senso immaginare che ricopra spontaneamente di una filigrana o sfochi completamente la foto del marchio che voglio usare sul mio sito.

“per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.”
Il cuore del comma è tutto qui: la libertà di violazione del copyright è offerta solo a professori, ricercatori, insegnanti e quant’altro purché non ci guadagnino…
Il dubbio sorge spontaneo: se sono un ricercatore ed ho necessità di usare fotografie coperte da diritto d’autore, dove posso pubblicarle per poter escludere lo scopo di lucro?
Non su un mio libro a meno che non dimostri che il testo in questione viene regalato.
Non su una rivista a meno che non sia in distribuzione gratuita.
Mi rimane il blog (purché non vi faccia anche commercio elettronico) o il sito della facoltà o dell’istituto per cui lavoro.

Accortosi del “piccolo” inconveniente il legislatore è corso ai ripari con il metodo noto col nome “All’italiana” oppure come “Il Ponzio Pilato”: se ne è lavato le mani.
“Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.”
Va da sé che ad oggi tale decreto non è stato emanato e quando lo sarà (se lo sarà mai) potremo o piangerci sopra o sganasciarci dalle risate (amare).

In buona sostanza, il comma 1-bis è lungi dall’essere una soluzione e sembra solamente un mezzo raffazzonato per colmare i difetti del Codice dei beni culturali e del paesaggio e gli incredibili limiti da esso creati per impedire la distribuzione gratuita d’immagini di opere d’arte di proprietà dello Stato.

Così anziché riformare il Codice Urbani viene aggiunta una postilla: di fatto lo scopo è quello di incrementare le entrate della SIAE, grazie alla difficoltà di soddisfare il comma 1-bis, cosa che sicuramente ingenererà una richiesta di multa da parte della Società, ed allontanare l’attenzione dalla pretesa del Ministero dei Beni Culturali di una gabella per ogni foto pubblicata di reperti archeologici di proprietà pubblica.

Oltre a ciò, c’è da domandarsi un’ultima cosa: finché il titolare del diritto d’Autore è un nostro connazionale questo trucco funziona, ma cosa ne pensano al Pubblico Registro di Washington? I titolari di copyright stranieri saranno soddisfatti di veder meno i lori entroiti per soddisfare i desideri di qualche politico italiano?

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